COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ S.S. FARESINA E DEL CALCIATORE PARENTE GIANLUCA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 2.05.2006 DEL CALCIATORE PARENTE GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA – S. ANNA DISPUTATA L’1.05.2005 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CHIETI (C.U. N° 36 DEL 5.05.2005, COMITATO PROV.LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ S.S. FARESINA E DEL CALCIATORE PARENTE GIANLUCA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 2.05.2006 DEL CALCIATORE PARENTE GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA – S. ANNA DISPUTATA L’1.05.2005 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CHIETI (C.U. N° 36 DEL 5.05.2005, COMITATO PROV.LE CHIETI) Con distinti atti di appello avverso la medesima decisione, ritualmente proposti, la Società S.S. FARESINA ed il calciatore PARENTE Gianluca hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il detto calciatore, capitano della squadra, a fine gara, sfondato a calci la porta dello spogliatoio del direttore di gara per poi darsi alla fuga, chiedendone la revoca o in via subordinata la riduzione. Hanno dedotto gli appellanti che il PARENTE sin dagli ultimi minuti della gara si adoperava a protezione del direttore di gara e che stazionò fuori dalla porta del direttore di gara per evitare problemi. Solo inavvertitamente e con il tallone del piede provocava l’apertura della porta dello spogliatoio che si spalancava. Quindi decideva di allontanarsi al solo fine di non far interpretare l’incidente come un gesto offensivo e volontario. Preliminarmente, osserva la Commissione Disciplinare che i due appelli devono essere riuniti, stanti gli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, gli appelli sono parzialmente fondati e meritano accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore PARENTE Gianluca può essere lievemente ridotta in relazione a quanto descritto nel rapporto di gara non apparendo, a parere di questa Commissione, il fatto di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore PARENTE Gianluca fino al 2.03.2006, disponendo la restituzione delle tasse di appello versate.
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