COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAMA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE STRIZZI FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. CIVITALUPARELLA / A.C. LAMA DISPUTATA L’8/05/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (COMITATO PROV.LE DI CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAMA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE STRIZZI FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. CIVITALUPARELLA / A.C. LAMA DISPUTATA L’8/05/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (COMITATO PROV.LE DI CHIETI) Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 09.05.2005, pervenuto al C.R.A. in data 11.5.2005, la Società A.S.D. LAMA ha chiesto infliggersi in danno della Società S.S. CIVITALUPARELLA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, quart’ultima di campionato, terminata con il risultato di 1 – 1, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Strizzi Fabio che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato per un turno per recidiva in ammonizioni con C.U. n° 36 del 5.5.2005, Comitato Provinciale Chieti. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è inammissibile, con preclusione di un suo esame nel merito, poiché inviato oltre il termine perentorio di cui al C. U. n° 171/A, F.I.G.C., pubblicato con C.U. n° 77, del 4.3.2005, L.N.D., previsto in relazione alle ultime quattro gare ed eventuali spareggi dei campionati organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali, secondo cui “ .... per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 42, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara .... “ Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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