COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 160 del Sig. FIORINO Nino (Società A.S. Giovanile Fronti) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 20.04.2005 (Squalifica per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 161 della Società F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA avverso la regolarità della gara Caraffa – Francavilla Angitola (2 – 0) del 10.04.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore CALIO’ Vincenzo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Caraffa – Francavilla Angitola. del 10.04.2005 ha preso parte nelle file della società ospitante il calciatore Caliò Vincenzo (nato il 05.09.1982); accertato, dagli atti istruttori effettuati, che il suddetto calciatore aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, alla data della disputa della stessa era regolarmente tesserato con la società Caraffa; ritenuto, pertanto, che il reclamo proposto è infondato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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