COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 162 della Società F.C. CAPIZZAGLIE avverso la regolarità della gara Capizzaglie – Excalibur Comp. Fronti (2 – 2) del 10.04.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore RUBERTO Felice.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 162 della Società F.C. CAPIZZAGLIE
avverso la regolarità della gara Capizzaglie – Excalibur Comp. Fronti (2 – 2) del 10.04.2005
Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore
RUBERTO Felice.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato in via preliminare che, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del C.G.S., il ritiro del reclamo non ha
effetto per i procedimenti riguardanti la posizione irregolare dei calciatori e che, pertanto, non può essere
accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
che alla gara Capizzaglie – Excalibur Fronti del 10.04.2005 ha preso parte, nelle file della società
ospitata, il calciatore Ruperto Felice;
accertato che il calciatore in questione non aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta, così come
sostenuto dalla reclamante, in quanto alla data della disputa della stessa non aveva ancora scontato la
squalifica per una giornata irrogatagli dal Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n°58 del 30.03.2005 del
Comitato Provinciale di Catanzaro;
ritenuto, pertanto, di dover accogliere il reclamo in esame e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma
5, lettera a) del C.G.S., di dover infliggere alla società Excalibur Fronti la punizione sportiva della perdita
della gara in oggetto col punteggio di 0 – 3;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, delibera di infliggere alla società EXCALIBUR COMP. FRONTI la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul
conto della società reclamante.
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