COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della Società A.S. PETILIA CALCIO avverso la regolarità della gara Pro Melissa – Petilia Calcio (3 – 1) del 06.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore SCORZA Marco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della Società A.S. PETILIA CALCIO avverso la regolarità della gara Pro Melissa – Petilia Calcio (3 – 1) del 06.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore SCORZA Marco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che per come accertato dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C: giusta relazione del 02.05.2005, alla gara disputata giorno 06.03.2005 tra la società Pro Melissa e il Petilia Calcio, valevole per il Campionato di Terza categoria del Comitato Provinciale di Crotone, ha partecipato sotto falso nome un’altra persona tesserato per la medesima società; pertanto, la Commissione ritiene che nella fattispecie ricorrono tutti gli estremi per dichiarare l’irregolarità della gara citata in quanto alla stessa prendeva parte un calciatore diverso da quello indicato in distinta; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, infligge alla società A.C. PRO MELISSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, dispone altresì, trasmettersi gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico del dirigente del Pro Melissa e del calciatore.
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