COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.4.2005 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore ALTOMARE Carmine per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.4.2005 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore ALTOMARE Carmine per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le sanzioni inflitta alla società sono ampiamente giustificate alla luce del rapporto del direttore di gara; che, dallo stesso rapporto, emerge in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Altomare Carmine si è reso responsabile di atto di protesta con esiti violenti (tale deve essere considerato l’atto di scalciare terra verso l’arbitro); P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it