COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.4.2005 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore ALTOMARE Carmine per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 167 della Società APRIGLIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.4.2005 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore
ALTOMARE Carmine per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che le sanzioni inflitta alla società sono ampiamente giustificate alla luce del rapporto del
direttore di gara;
che, dallo stesso rapporto, emerge in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Altomare Carmine si
è reso responsabile di atto di protesta con esiti violenti (tale deve essere considerato l’atto di scalciare
terra verso l’arbitro);
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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