COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della Società F.C. REAL MIGLIERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica calciatore GUZZI Antonio fino al 30.06.2007, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della Società F.C. REAL MIGLIERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica calciatore GUZZI Antonio fino al 30.06.2007, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le sanzioni inflitte sono ampiamente giustificate alla luce del rapporto del direttore di gara; che nello stesso rapporto emerge in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Guzzi Antonio si è reso responsabile di atto di particolarmente grave contro l’arbitro; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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