COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA RISTOR LETTERE / SORRENTINO PALMESE DEL 10.04.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA RISTOR LETTERE / SORRENTINO PALMESE DEL 10.04.05 – 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante si duole che il comportamento assunto dal calciatore Giordano Domenico sarebbe stato sanzionato dal Giudice Sportivo senza adeguatamente applicare il criterio della proporzionalità. Questa Commissione ha ritenuto di sentire l’arbitro a chiarimenti, per accertare la modalità con la quale è stato colpito e valutare i fatti sulla base dell’intenzionalità del comportamento del suddetto calciatore. L’arbitro, a conferma di quanto stabilito nel referto di gara, ha precisato che il calciatore in parola si è avventato contro la sua persona per colpirlo con la testa, circostanza che si è effettivamente verificata, senza gravi conseguenze soltanto grazie ad una schivata. Rilevato, dunque, che il colpo inferto dal sig. Giordano, seppur di lieve entità, è intenzionale, questa Commissione ritiene equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata sul conto della società.
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