COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA G.C. S.ANGIOLESE / MACERATA DEL 10.4.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA G.C. S.ANGIOLESE / MACERATA DEL 10.4.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Santangiolese, avente per oggetto la posizione irregolare del seguente calciatore Nacca Stefano n. 6.3.74, partecipante alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota in data 2.5.05 dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che il calciatore Nacca Stefano, alla data della disputa della gara, risultava svincolato (per l’esattezza, a decorrere dall’11.12.2003) e, quindi, non tesserato a favore della società Macerata. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12 punto 5, comma a, di comminare alla società Macerata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
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