COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO FIPARO – GARA FIPARO/CALVIZZANO DEL 17.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO FIPARO – GARA FIPARO/CALVIZZANO DEL 17.4.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, i fatti di cui si è reso responsabile Esposito Ferdinando (assistente di parte della società Fiparo) risultano quanto mai gravi, tenuto conto del contesto in cui sono stati posti in essere (di generalizzata contestazione nei confronti dell’arbitro e di minacce, contestualmente poste in essere nei suoi confronti da un calciatore della stessa società Fiparo). Va aggiunto che la vicenda è avvenuta quando la gara si era ormai conclusa, con modalità estremamente violente e con l’aggravante del ruolo specifico rivestito dall’autore (peraltro, già prima espulso dal terreno di gioco). Pertanto, atteso che quanto testé evidenziato emerge dal referto arbitrale, neppure contestato dalla società reclamante, va ritenuta equa e giusta la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo, della inibizione fino al 17.4.2010 al suddetto Esposito Ferdinando. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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