COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO SALZA IRPINA – GARA SALZA IRPINA / TEORA DEL 9.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO SALZA IRPINA – GARA SALZA IRPINA / TEORA DEL 9.4.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Salza Irpina, avente per oggetto la posizione irregolare dei seguenti calciatori Zarra Vito, n. 19.1.64, Casale Daniele, n. 6.6.84, e Salvatore Francesco, n. 5.1.84, partecipanti alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota in data 2.5.05 dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori Zarra Vito e Casale Daniele, alla data della disputa della gara, risultavano svincolati (esattamente, con decorrenza dal 20.11.03) e, dunque, non tesserati a favore della società Teora. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), di infliggere alla società Teora la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it