COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LACEDONIA – GARA PRO C.S.TOMMASO / LACEDONIA DEL 8.5.05 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LACEDONIA – GARA PRO C.S.TOMMASO / LACEDONIA DEL 8.5.05 – PROMOZIONE
La C.D. letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Lacedonia in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito nel Comunicato Ufficiale n. 171/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9; P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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