COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA IL PAESE BELLIZZI / VIRTUS VOLTURARA DEL 9.4.905 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA IL PAESE BELLIZZI / VIRTUS VOLTURARA DEL 9.4.905 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Virtus Volturara in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità, in quanto redatto in forma generica e privo di doglianze circostanziate. Per l’esattezza, il reclamo è articolato nella forma di una richiesta di verifica delle posizioni, agli effetti del tesseramento, in ordine ad alcuni calciatori della società Il Paese Bellizzi. Di conseguenza, il reclamo, come proposto, rientra nella previsione di cui all’art. 29, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive la declaratoria di inammissibilità, nel caso di reclamo proposto “senza motivazione e comunque in forma generica”. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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