COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA MARGHERITA – GARA LA MARGHERITA / REAL S.GENNARO DEL 17.4.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LA MARGHERITA – GARA LA MARGHERITA / REAL S.GENNARO DEL 17.4.05 – 3^ CAT.
La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Manzi Luigi, n. 22.7.1975, non risulta tesserato a favore della società Real San Gennaro, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 2.5.05. Inoltre, i calciatori Manzi Luigi Raffaele, n. 7.4.1965, e Manzi Luigi, n. 22.7.1975, risultano squalificati fino all’11.5.2005, come dal C.U. n. 30 del 10.3.2005, pag. 763, del C.P. di Napoli. Nessuno dei citati calciatori, dunque, aveva titolo per prendere parte legittimamente alla gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Real San Gennaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3: nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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