COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA S.FELICE – GARA S.ANGELO ESCA / ROCCA S.FELICE DEL 26.3.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA S.FELICE – GARA S.ANGELO ESCA / ROCCA S.FELICE DEL 26.3.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il calciatore Pasquale Giuseppe nato il 10.7.1986, espulso nella gara del 27.2.05 e squalificato per tre gare, risulta aver scontato le tre giornate di squalifica, precisamente non essendo stato utilizzato nelle gare ufficiali, successive all’espulsione dal terreno di gioco, del 5.3.05, 12.3.05 e 19.3.2005. Inoltre, i calciatori Rosato Gerardo, Penta Arcangelo, Nutile Michele e Di Marco Filippo risultano regolarmente tesserati a favore della società S.Angelo all’Esca, esattamente con decorrenza dal 21.10.03, dall’8.10.04, dal 6.10.98 e dal 15.11.03, ovvero tutti in data di gran lunga antecedente il giorno di disputa della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it