COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.PIETRELCINA – GARA MORCONE B / SP.PIETRELCINA DEL 13.3.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.PIETRELCINA – GARA MORCONE B / SP.PIETRELCINA DEL 13.3.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Pietrelcina per la gara in epigrafe e relativo alla posizione del calciatore Lombardi Antonio, n. 27.3.1985, utilizzato dalla società Morcone “B” nella gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso la segreteria del C.R. Campania, risulta che il nominato calciatore Lombardi Antonio ha disputato 14 gare, su un totale nelle 19 effettuate. Pertanto, avendo il Lombardi, disatteso quanto previsto dall’art. 34 punto 1 (le società partecipanti con più squadre a campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di campionato inferiore i calciatori che nella stagione in coso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato di categoria inferiore un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi) P.Q.M. DELIBERA In accoglimento del reclamo della società Sporting Pietrelcina, di infliggere a carico della società Morcone B la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a norma dell’art. 12, punto 5, comma c) del C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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