COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 105 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IGEA MARINA per presunta irregolarità gare IGEA MARINA – SIMEX CONSELICE del 26.9.2004 e SIMEX CONSELICE – IGEA MARINA del 30.1.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
105 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IGEA MARINA per presunta irregolarità
gare IGEA MARINA – SIMEX CONSELICE del 26.9.2004 e SIMEX CONSELICE – IGEA
MARINA del 30.1.2005
Il reclamo dell’A.C.IGEA MARINA non può essere preso in esame perché proposto, il
20.4.2005, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di
tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti
alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”).
La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato
dall’A.C.IGEA MARINA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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