COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VETTO avverso squalifica per 4 giornate calc.NOBILI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 36 del 21.4.2005 gara SAMPOLESE – VETTO del 17.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VETTO
avverso squalifica per 4 giornate calc.NOBILI SIMONE
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 36 del 21.4.2005
gara SAMPOLESE – VETTO del 17.4.2005
L’A.S.VETTO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che “in quello
scontro di gioco sono volate parole tra il ns.giocatore ed il portiere avversario e che tali parole non erano
assolutamente rivolte al direttore di gara(vorremmo puntualizzare se vi è stato un malinteso) tra l’altro non
sarebbero state giustificate in quanto la sua direzione è stata ottima. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.NOBILI espulso per aver
rivolto frasi offensive ad un giocatore avversario, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione,
metteva entrambe le mani su una spalla dell’arbitro, costringendolo a girarsi, e gli indirizzava epiteti offensivi
che, per il loro contenuto specifico, ad altri non potevano esser diretti se non al direttore di gara,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.NOBILI
SIMONE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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