COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 107 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOBBIESE 1912 avverso squalifica per 4 giornate calc.TIBALDI ALBERTO e ammenda € 155 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 37 del 20.4.2005 gara BOBBIESE – TURRIS del 14.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
107 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOBBIESE 1912
avverso squalifica per 4 giornate calc.TIBALDI ALBERTO e ammenda € 155 per
intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 37 del 20.4.2005
gara BOBBIESE – TURRIS del 14.4.2005
L’U.S.BOBBIESE 1912 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che :
1) ritiene troppo severa la sanzione a carico del calc.TIBALDI “in quanto il calciatore è vero che dissentiva ed
inveiva, senza però scontrarsi con l’arbitro” e non risponde a verità il fatto che reiterasse le minacce e
cercasse di avvicinarsi al direttore di gara; 2) “è altresì esagerato e non rispondente alla verità (in riferimento
all’ammenda) quando si sostiene che quest’ultimo veniva apostrofato con frasi gravemente offese rivoltegli con
inaudita cattiveria”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito che : 1) dopo la concessione di un calcio di rigore a favore dell’U.S.TURRIS, il calc.TIBALDI, capitano
dell’U.S.BOBBIESE, che si trovava in altra zona del campo, correva verso di lui scontrandosi petto contro
petto con forza e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva frasi offensive, venendo
954
poi allontanato a stento da compagni di squadra, mentre reiterava le esternazioni; 2) dopo la espulsione del
calc.TIBALDI e sino al rientro negli spogliatoi, sostenitori locali rivolgevano all’arbitro minacce e gravi offese,
anche scurrili;
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.TIBALDI
ALBERTO e l’ammenda di € 155 a carico dell’U.S.BOBBIESE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 107 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOBBIESE 1912 avverso squalifica per 4 giornate calc.TIBALDI ALBERTO e ammenda € 155 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 37 del 20.4.2005 gara BOBBIESE – TURRIS del 14.4.2005"