COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA AIRONE F.C. avverso squalifica al 7.4.2006 calc. BULKU GERALD delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2008 gara AIRONE – MONTE SAN PIETRO del 30.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA AIRONE F.C. avverso squalifica al 7.4.2006 calc. BULKU GERALD delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2008 gara AIRONE – MONTE SAN PIETRO del 30.3.2005 L’AIRONE F.C., del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento premettendo, dianzi tutto che il clima della gara non era dei migliori per il rilievo dato dai giornali locali “alla polemica tra il settore arbitrale ed alcune società per un paio di episodi di aggressione ai direttori di gara. Secondo noi questo ha influito sui nervi scoperti del nostro direttore di gara”, che lasciando il terreno di gioco avrebbe detto al capitano dell’Airone che avrebbe fatto smettere di giocare il calc.BULKU, ed ha, poi, volontariamente accentuato la descrizione dell’episodio. Sostiene che il calc. BULKU GERALD (“capace di rendersi antipatico a tutti, dentro un campo di calcio. Parola nostra, in tanti anni di attività non abbiamo mai visto un giocatore che suscita più antipatia istintiva”) non ha tentato in alcun modo di colpire l’arbitro con un pugno. “Nessuno ha visto un’aggressione fisica. Nessuno ha visto avvicinarsi entro i due metri giocatore ed arbitro” ed a conforto di ciò allega una dichiarazione del Presidente dell’A.S.Monte San Pietro. Chiede “l’annullamento in toto della squalifica perché la descrizione volutamente infedele dell’accaduto da parte dell’arbitro inficia tutta la sentenza : non si può condannare nessuno se le prove sono false”. La Commissione, - premesso che non viene presa in esame la dichiarazione del Presidente dell’A.S.Monte San Pietro perché non consentito dal Codice di Giustizia Sportiva che, come dovrebbe essere noto alle Società che si iscrivono e partecipano ai Campionati, fissa le norme da applicare a tutte le manifestazioni che si svolgono nell’ambito della F.I.G.C., non escluso, ovviamente, il campionato cui partecipa l’AIRONE F.C. e che, all’art.31 ”Mezzi di prova e formalità procedurali” precisa come “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo tassativamente di aver pronunciato la frase attribuitagli dalla ricorrente, ha fornito esaustive precisazioni sulla dinamica del gesto compiuto nei suoi confronti dal calc.BULKU, specificando che, nell’occasione, il citato giocatore ha proteso un braccio verso di lui determinando un suo istintivo movimento di ritrazione del capo, senza essere peraltro in grado di indicare, con assoluta certezza, se la mano del calciatore fosse aperta o chiusa; - considerato quindi che, fermi restando gli altri addebiti a carico del calc.BULKU(gravi offese all’arbitro con minacce di atti estremi, che avevano determinato il provvedimento di espulsione del calciatore; reiterazione delle esternazioni mentre veniva allontanato da compagni di squadra ed anche quando lasciava il terreno di gioco a seguito dell’intervento di alcuni dirigenti e giocatori dell’Airone), l’episodio più grave inizialmente contestato al calc.BULKU può essere sicuramente ridimensionato, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2005 la squalifica del calc.BULKU GERALD. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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