COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 109 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CARPINO avverso inibizione al 30.10.2005 add.forza pubbl.sost.ANGELINI BRUNO e FANTINELLI ALBERTO e al 30.4.2007 ass.arb.DI MEO GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 20.4.2005 gara CARPINO – GAMBERINI del 13.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
109 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CARPINO
avverso inibizione al 30.10.2005 add.forza pubbl.sost.ANGELINI BRUNO e FANTINELLI
ALBERTO e al 30.4.2007 ass.arb.DI MEO GIOVANNI
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 20.4.2005
gara CARPINO – GAMBERINI del 13.4.2005
L’A.C.CARPINO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente che : 1) “alla
fine dell’incontro il direttore è stato accompagnato al suo spogliatoio dall’add.forza pubbl.sost.sig.ANGELINI BRUNO, il quale ha tentato di proteggerlo(senza pronunciare frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara) dall’assalto di un tifoso entrato nel recinto di gioco” ; 2) il sig.FANTINELLI ALBERTO “anche lui addetto all’ordine pubblico, reo di aver offeso il direttore di gara, stava convincendo i giocatori, già alterati per il discutibile arbitraggio, a raggiungere i propri spogliatoi e si adoperava per calmare la situazione(senza pronunciare frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara)”; 3) il sig.DI MEO “reo di aver colpito l’arbitro, al momento dell’accaduto non era presente sul luogo, infatti, non appena il direttore fischiava la fine dell’incontro, per evitare discussioni inutili con giocatori e dirigenti, con ancora la bandierina in mano, si recava per recuperare i palloni a bordo campo”. Chiede “la remissione delle decisioni disciplinari nei confronti dei sopra scritti dirigenti”.
La Commissione :
- premesso che essendo il ricorso firmato dal sig.FANTINELLI ALBERTO, inibito sino
30.10.2005 e pertanto non legittimato a rappresentare la società, l’istanza può essere esaminata solo nei suoi confronti, e che, conseguentemente, la parte riguardante le sanzioni a carico dei sigg.ANGELINI e DI MEO
viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
ha ribadito che, a fine gara il sig.FANTINELLI, avvicinatoglisi, gli rivolgeva frasi offensive e si allontanava senza
minimamente preoccuparsi di quanto stava accadendo, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare in virtù
del precipuo incarico affidatogli dalla società di “addetto alla forza pubblica sostitutiva” ;
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 30.10.2005 del dir.FANTINELLI
ALBERTO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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