COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 112 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.ARCETO 2002 avverso squalifica al 31.12.2009 calc.MATTIOLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 36 del 21.4.2005 gara MONTECCHIO – ARCETO del 10.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 112 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.ARCETO 2002 avverso squalifica al 31.12.2009 calc.MATTIOLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 36 del 21.4.2005 gara MONTECCHIO – ARCETO del 10.4.2005 La S.S.ARCETO 2002, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che dopo la seconda ammonizione che ne avrebbe determinato l’espulsione “non ritenendo l’intervento sanzionato meritevole di un simile provvedimento, il calc.MATTIOLI ed alcuni altri giocatori si dirigevano verso l’arbitro per chiedere spiegazioni. E’ il caso di specificare che le condizioni meteorologiche erano pessime ed il campo di gioco era ai limiti della praticabilità”. “Proprio in ragione di tali avversità climatiche, il giocatore MATTIOLI, giunto nei pressi del direttore di gara, scivolava o comunque perdeva l’equilibrio per un contatto occasionale con un altro calciatore, andando ad appoggiare il proprio petto contro quello dell’arbitro, causando un contatto minimo. E’ fondamentale, tuttavia, specificare che il sig.MATTIOLI si dirigeva verso il direttore di gara con le braccia dietro alla schiena, posizione mantenuta anche quando si è verificato il lieve contatto”. Contesta che il contatto sia avvenuto volontariamente e con il gomito alzato. “Ogni eventuale contatto si è verificato per circostanze meramente occasionali e sicuramente non volute”. Chiede “una sensibile riduzione della sanzione, in considerazione delle spiegazioni degli avvenimenti sopra esposti” e che vengano sentiti il calc.MATTIOLI e tre persone indicate nominativamente. La Commissione, - premesso che non viene presa in considerazione la richiesta di audizione : 1) dei tre nominativi, in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali; 2) del calc.MATTIOLI, perché il reclamo non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, dopo la comunicazione della espulsione per doppia ammonizione, il calc.MATTIOLI, che in un primo momento era arretrato di qualche metro, si lanciava verso l’arbitro e con il gomito alzato lo colpiva con forza alla spalla destra, nella zona scapolare, causandogli forte ed intenso dolore, tanto da costringerlo a sospendere la gara ed a recarsi, successivamente, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Montecchio; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2009 del calc.MATTIOLI ALESSANDRO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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