COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 113 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.TURRITO ACLI per presunta irregolarità gara RONCOFREDDO – TURRITO ACLI del 23.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 dell’ 11/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
113 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.TURRITO ACLI
per presunta irregolarità gara RONCOFREDDO – TURRITO ACLI del 23.4.2005
La S.S.TURRITO ACLI eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe in quanto il
F.C.RONCOFREDDO, nella gara sopra indicata, “ha impiegato il calc.BERARDI CLAUDIO nato il 06/08/1984 nonostante fosse squalificato, per quarta ammonizione”. Chiede che “vengano presi i provvedimenti al riguardo”.
Controdeduce il F.C.RONCOFREDDO ma, non risultando la comunicazione inviata in copia alla
S.S.TURRITO ACLI, come prescritto dall’art.29 comma 7 del C.G.S., non viene presa in esame.
La Commissione,
- preso atto che il calc.BERARDI CLAUDIO ha preso parte alla gara di cui sopra, terminata con il
risultato : RONCOFREDDO 4 – TURRITO ACLI 2;
- accertato che con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 39 del C.P. di FORLI’, datato 20.4.2005, fra i
calciatori non espulsi dal campo, il calc.BERARDI CLAUDIO risulta squalificato per una giornata di gara, per raggiungimento della III^ ammonizione;
- considerato che l’art. 17 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “le sanzioni che comportano squalifiche
dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del
comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo(obbligo di comunicazione diretta agli interessati) e dall’art.41 comma 2 del presente codice (calciatori espulsi nel corso di una gara);
- ritenuto, conseguentemente, che il sig. BERARDI CLAUDIO abbia preso parte alla gara sopra
indicata senza averne titolo, in quanto la citata squalifica non era ancora stata scontata, non avendo pregio il fatto che lo stesso possa non essere stato schierato in campo nella gara Roncofreddo – Pro Loco Ranchio del 20.4.2005 ;
- visti gli artt. 12 e 14 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al F.C.RONCOFREDDO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara
RONCOFREDDO – TURRITO ACLI del 23.4.2005 ed al calc.BERARDI CLAUDIO una giornata di squalifica .
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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