COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 116 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATLETICO LESIGNANO per presunta irregolarità gara ATLETICO LESIGNANO – REAL S.MARIA dell’8.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 116 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATLETICO LESIGNANO per presunta irregolarità gara ATLETICO LESIGNANO – REAL S.MARIA dell’8.5.2005 Il reclamo proposto dall’A.S.ATLETICO LESIGNANO non può essere preso in esame in quanto non sono stati osservati dalla reclamante i termini per l’invio alla controparte di copia del reclamo, come stabilito dalla circ.171/A della F.I.G.C., datata 22.2.2005, allegata al C.U.n. 36 del C.P. di Parma, datato 6.4.2005 (“Per i procedimenti di prima istanza avanti la C.D. gli eventuali reclami , a norma dell’art.42, comma 3 del C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa”). Infatti, mentre il reclamo è stato trasmesso alla C.D. con telefax in data 9.5.2005, la copia alla controparte è stata inviata a mezzo raccomandata in data 10.5.2005, pervenuta il 12.5.2005. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.ATLETICO LESIGNANO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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