• Stagione sportiva: 2004/2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
119 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ISOLE SOTTOVENTO
avverso squalifica per 3 giornate calc.BALDASSARRI LUCA, BERTI ALESSANDRO e GARAVINI
GILBERTO, per 4 giornate calc.RAGGINI ANTHONY, per 5 giornate calc.PROVENZANO AURELIO e
al 30.9.2005 all.MARZOCCHI CLAUDIO, ammende di € 200 per intemperanze sostenitori e € 100 per
comportamento omissivo dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 41 bis del 6.5.2005
gara CIRCOLO TENNIS CERVIA – ISOLE SOTTOVENTO del 29.4.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
119 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ISOLE SOTTOVENTO
avverso squalifica per 3 giornate calc.BALDASSARRI LUCA, BERTI ALESSANDRO e GARAVINI
GILBERTO, per 4 giornate calc.RAGGINI ANTHONY, per 5 giornate calc.PROVENZANO AURELIO e
al 30.9.2005 all.MARZOCCHI CLAUDIO, ammende di € 200 per intemperanze sostenitori e € 100 per
comportamento omissivo dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 41 bis del 6.5.2005
gara CIRCOLO TENNIS CERVIA – ISOLE SOTTOVENTO del 29.4.2005
L’A.S.ISOLE SOTTOVENTO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti di cui
all’oggetto, scaturiti da un referto arbitrale, a suo dire “evidentemente errato e/o equivocato e/o frutto di una sviata percezione dei fatti”. Sostiene che : 1) il calc.GARAVINI e l’all.MARZOCCHI “non possono, nella maniera più assoluta, essere stati protagonisti di quanto sostenuto dall’arbitro”. Infatti, al termine dell’incontro, sono rimasti in campo nell’attesa che gli animi negli spalti si moderassero”. L’all.MARZOCCHI, sempre al termine dell’incontro, faceva presente all’arbitro, di averlo sentito, in occasione della espulsione di un calciatore dell’A.S.ISOLE SOTTOVENTO, rivolgere alla panchina del Circ.Tennis Cervia “frasi sconvenienti nei confronti delle Isole Sottovento”, frasi sentite anche da altre persone, due dele quali hanno rilasciato una dichiarazione che allega. Sostiene, con certezza, che i sigg.GARAVINI e MARZOCCHI siano “stati chiaramente scambiati con altre persone (e nel campo c’erano persone senza titolo anche durante la partita)”; 2) “sul comportamento posto in essere dagli altri giocatori, PROVENZANO, BERTI, RAGGINI e BALDASSARRI, questa società è certa del fatto che sia stato adeguato ai criteri dell’educazione. Molti, nell’uscire dal rettangolo di gioco, hanno proferito la parola vergogna,
ma senza mai proferire con l’uno o con l’altro giocatore del Cervia né tantomento dirigendo l’attenzione nei confronti dell’arbitro”. La certezza che l’arbitro abbia scambiato con altri i sigg.Garavini e Marzocchi, fa nascere la “consapevolezza che anche gli altri giocatori non abbiano posto in essere i comportamenti segnalati dall’arbitro”; 3) “ad onor del vero, finita la partita, il pubblico presente ha cominciato a rimostrare nei confronti dell’arbitro(come succede, sia consentito, sempre) reo, a suo avviso (del pubblico) di aver dichiarato alla panchina del Cervia frasi sconvenienti nei confronti delle Isole Sottovento.
Talché ne sono seguite rimostranze nei confronti del Cervia, oltre a reazioni, pur sempre nell’ambito di quello che succede una partita si e una no (nel senso che nessuna minaccia è stata avanzata nei confronti dell’arbitro). Nel domandare “una rivisitazione dell’intera vicenda”, chiede che vengano sentiti l’allenatore, i giocatori colpiti dai provvedimenti disciplinari ed altre quattro persone.
La Commissione,
- premesso che non viene presa in considerazione la richiesta di audizione : 1) dell’allenatore ed i calciatori
colpiti dai provvedimenti disciplinari , perché il reclamo non è stato da loro direttamente proposto; 2) delle quattro persone indicate, in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali, così come, per lo stesso motivo, non vengono prese in esame le due dichiarazioni allegate al reclamo ;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiari,menti, confermando integralmente il referto originario ed il
supplemento(fatti pervenire al G.S in una unica spedizione), ha precisato: 1) di non avere assolutamente rivolto alla panchina del Circ.Tennis Cervia la frase attribuitagli dalla ricorrente; 2) che al termine dell’incontro, mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco, l’all.MARZOCCHI, tentando di impedirgli di passare, gli metteva le mani sul petto e gli rivolgeva frasi offensive, scurrili e minacciose; 3) nell’avviarsi verso lo spogliatoio, i calc. BALDASSARRI, BERTI e GARAVINI gli rivolgevano frasi offensive e scurrili; il calc.PROVENZANO, capitano dell’A.S.Isole Sottovento, gli urlava frasi offensive, scurrili e minacciose; 3) il calc.RAGGINI, precedentemente espulso, lo attendeva davanti alla porta dello spogliatoio e gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose; 4) a fine gara, un gruppo di sostenitori dell’A.S.Isole Sottovento, riconosciuto come tali in quanto durante l’incontro applaudiva ad ogni segnatura di detta compagine e protestava quando venivano assunti provvedimenti contrari alla stessa, indirizzava frasi offensive e scurrili all’arbitro, estese a tutta la categoria arbitrale, ed una componente di detto gruppo colpiva l’arbitro con due “pacche” sulle spalle, accompagnate da offese; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado;
- ritenuto, comunque, estremamente arduo per i dirigenti dell’A.S.Isole Sottovento, in campo avverso,
potere riuscire ad impedire le esternazioni dei propri tesserati, iniziate e concluse in un lasso di tempo assai breve,
d e l i b e r a
- di annullare l’ammenda di € 100 a carico dell’A.S.ISOLE SOTTOVENTO e di confermare tutti gli
altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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avverso squalifica per 3 giornate calc.BALDASSARRI LUCA, BERTI ALESSANDRO e GARAVINI
GILBERTO, per 4 giornate calc.RAGGINI ANTHONY, per 5 giornate calc.PROVENZANO AURELIO e
al 30.9.2005 all.MARZOCCHI CLAUDIO, ammende di € 200 per intemperanze sostenitori e € 100 per
comportamento omissivo dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 41 bis del 6.5.2005
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