COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 11.05.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VARMO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE SALVADOR FABRIANO PER TRE GIORNATE DI GARA (C.U. n. 35 del 20.04.2005)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 11.05.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VARMO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE SALVADOR FABRIANO PER TRE GIORNATE DI GARA (C.U. n. 35 del 20.04.2005) La Commissione - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara A.S.D. Castionese - A.S.D. Varmo del 17.04.2005 valevole per il Campionato di Prima Cat., girone B; - visto il provvedimento adottato dal G.S.R., pubblicato sul C.U. n.° 35 del 20.04.2005, che squalificava per tre giornate il calciatore Salvador Fabiano (A.S.D. Varmo) perchè "dopo essere stato colpito con un violento calcio alla caviglia da un avversario (a gioco in svolgimento e con palla lontana), si alzava da terra e prendeva per il collo con entrambe le mani l'avversario stesso, senza comunque causargli alcun danno fisico"; - letto il ricorso della A.S.D. Varmo; - considerato che l'azione compiuta dal giocatore, seppur violenta e da stigmatizzare, è da considerarsi una semplice reazione alla violenta provocazione del giocatore dell'A.S.D. Castionese e che nessun danno è derivato a quest'ultimo; - tenuto conto, altresì, che, a fine partita, il giocatore si è recato dall'arbitro (insieme all'altro calciatore coinvolto nello scambio di scorrettezze) per scusarsi del proprio comportamento, con ciò dimostrando, almeno apparentemente, un sincero dispiacere per l'accaduto; - ritenuto che il comportamento tenuto in campo possa essere valutato in forma più benevola; P.Q.M. accoglie parzialmente il ricorso dell'A.S.D. Varmo, riducendo a due le giornate di squalifica del calciatore Salvador Fabiano ed ordina, di conseguenza, la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it