COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 11.05.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POLISPORTIVA AQUILA AVVERSO REGOLARITA’ DELLA GARA POL. AQUILA – A.C. MARTIGNACCO DEL 24.04.2005 PER PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE ZULIANI DANIELE (A.C. MARTIGNACCO)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 11.05.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO POLISPORTIVA AQUILA AVVERSO REGOLARITA' DELLA GARA POL. AQUILA - A.C. MARTIGNACCO DEL 24.04.2005 PER PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE ZULIANI DANIELE (A.C. MARTIGNACCO)
La Commissione
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Pol. Aquila - A.C. Martignacco dl 24.04.2005 valevole per il Campionato di 3a Categoria, gir. B;
- visto il provvedimento adottato dal G.S., pubblicato sul C.U. del Comitato Provinciale di Udine n. 33 del 22.04.2005, che squalifica il calciatore Zuliani Daniele (A.C. Martignacco) per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni (IV infrazione);
- letto il ricorso (rectius reclamo) della Polisportiva Aquila e ritenuto lo stesso ricevibile in base alle norme sull'abbreviazioni dei termini procedurali innanzi gli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2004/2005, pubblicate sul C.U. n. 171/A della F.I.G.C. del 22.02.2005;
- appurato che successivamente alla pubblicazione del C.U. n. 33 del Comitato Provinciali di Udine, il Zuliani ha effettivamente partecipato alla gara del 22.04.2005, senza averne titolo dovendo scontare la relativa squalifica;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso della Pol. Aquila;
- infligge all'A.C. Martignacco la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 (art. 12 C.G.S.);
- commina alla A.C. Martignacco l'ammenda di €. 100,00=;
- squalifica il giocatore Zuliani Daniele (A.C. Martignacco) per una ulteriore giornata di gara per la partecipazione ad una gara di Campionato in posizione irregolare;
- inibisce il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.C. Martignacco, sig. Carlo Zilli sino al 24.05.2005, per aver schierato in campo un giocatore squalificato,
- ordina in virtù dell'accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa di reclamo alla Pol. Aquila.
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