COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA GARA REAL MAENZA – TRE CANCELLI DEL 20-3-2005. CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI LATINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA GARA REAL MAENZA - TRE CANCELLI DEL 20-3-2005. CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI LATINA. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha disposto, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 del C.G.S., il richiamo degli atti della gara in epigrafe annullando i provvedimenti adottati dal competente Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale n 27 del 24-3-2005. In effetti dalla lettura degli atti ufficiali e della decisione annullata, le sanzioni adottate appaiono congrue ad esclusione della squalifica del calciatore Samà Marco sino al 30 giugno 2005 che si era reso colpevole di aver sferrato un forte calcio al polpaccio all’Arbitro che gli transitava nei pressi. Nel referto di gara si può inoltre leggere che il suddetto calciatore, nello svolgersi di una rissa generale che aveva coinvolto un gran numero di calciatori, si era posizionato nei pressi dello spogliatoio colpendo con calci e pugni tutti coloro che gli capitassero a tiro ed a farne le spese era il direttore di gara che, dovendo necessariamente passare dinanzi al suddetto calciatore per raggiungere il suo spogliatoio, era stato colpito da un colpo al polpaccio tanto forte da farlo cadere a terra per il dolore. Di fronte a tale gesto di violenza consumata nei confronti del direttore di gara con conseguenze fisiche apprezzabili, la sanzione irrogata appare assolutamente incongrua per difetto e va fissata come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA . di irrogare ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. . di comminare alla società Real Maenza l’ammenda di € 150,00 . di comminare alla società Tre Cancelli l’ammenda di € 100,00 . di squalificare i calciatori Iacobelli Flaviano (R. Maenza) e Morabito Antonio (Tre Cancelli) per quattro gare. . di squalificare per due gare i calciatori Iagnocco Mario, De Nardi Stefano, Cianchetti Lorenzo e Vecciarelli Marco del Real Maenza e Borgia Mauro, Alaimo Marco, Cenzo Luigi, del Tre Cancelli . di squalificare sino al 24-3-2008 il calciatore Samà Marco (Tre Cancelli).
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