COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 4 DEL CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL G.S. BARCO MURIALDINA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 4 DEL CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL G.S. BARCO MURIALDINA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota protocollo 86/MZ/vi del 20-12-2004 ha deferito alla Commissione Disciplinare il G.S. Barco Murialdina per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per aver consentito al Sig. Rossi Alverio, allenatore responsabile della 1^ Squadra, di non svolgere le mansioni effettive per le quali era stato tesserato in quanto svolte effettivamente dal Sig. Petretti Massimo non abilitato quale allenatore. Agli atti del deferimento risulta allegata la decisione del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicata sul Com. Uff. 42 del 22-10-2004 che ha comminato all’allenatore Alverio Rossi la squalifica sino al 31-12-2004 avendolo riconosciuto corresponsabile dell’attività di allenatore, senza titolo, del Sig. Petretti. Risulta inoltre allegata la relazione dell’ufficio indagini della F.I.G.C. redatta dal collaboratore Dr Paolo Racanelli il 17-4-2004. La società deferita ha fatto pervenire proprie deduzioni a difesa ed è stata ascoltata dalla Commissione, come da richiesta, ribadendo il contenuto delle difese scritte. Emerge con chiarezza dalla vicenda che il Sig. Alverio Rossi venne effettivamente tesserato come allenatore all’inizio della stagione dalla deferita e che il calciatore Petretti venne tesserato in tale veste sempre all’inizio della stessa stagione sportiva. Dagli articoli di giornali prodotti dall’organo denunciante si può ravvedere che nelle gare del mese di ottobre figuri sempre l’allenatore Rossi, come tale ed il Petretti come calciatore. Dal mese di novembre in poi comincia a figurare il Petretti come allenatore, mentre si diradano le presenze in panchina del Rossi. Lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini conferma che il Petretti, in una gara in cui era assente il Rossi, fungeva sia da calciatore che da allenatore. Tali circostanze obiettive portano ad escludere che la società deferita volesse, sin dall’inizio della stagione e con preordinazione, occultare l’effettiva attività del Petretti come calciatore – allenatore, coprendola con il compiacente tesseramento del Rossi che si prestava a fare da prestanome. Appare, invece, verosimile che il Rossi sia stato effettivamente l’allenatore sin dall’inizio della stagione e che poi, per i dedotti gravissimi problemi familiari, abbia dovuto diradare le presenze domenicali affidando la squadra in sua assenza al Petretti, calciatore anziano ed esperto che nel gennaio si era iscritto al corso allenatori, frequentandolo regolarmente e conseguendo il relativo attestato ed abilitazione. In sostanza non vi fu preordinata elusione ma solo un comportamento imposto dalla circostanze e che non ha concretamente violato la norma invocata nel deferimento in quanto né sleale né antisportivo, né può ravvedersi altra norma disciplinare violata. Per tali motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere il G.S. Barco Murialdina da ogni addebito.
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