COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALTA TUSCIA LAZIALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 35 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALTA TUSCIA LAZIALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 35 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con atto del 20 dicembre 2004 protocollo 85/MZ/vi, ha deferito dinanzi a questa Commissione la Società A.S.D. ALTA TUSCIA LAZIALE (già S.S. NUOVA LAURENTINA) per violazione dell’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver utilizzato nella stagione 2003/2004 il Sig. VIVIANI MAURO, in qualità di Allenatore della squadra esordiente della Società S.S. NUOVA LAURENTINA, pur essendo a conoscenza che lo stesso era tesserato per la Società POL. ISCHIA DI CASTRO. La Commissione Disciplinare, con nota del 16.2.2005, fissava la riunione del 17 marzo 2005 per la discussione del deferimento. In detta riunione compariva il Presidente della Società A.S.D. ALTA TUSCIA LAZIALE, Sig. MASSIMO BEDINI, il quale dichiarava che la Società non aveva avuto rapporti diretti con l’allenatore VIVIANI, e che quest’ultimo era stato contattato occasionalmente per sostituire l’allenatore incaricato FABIO MOSCI, il quale, a causa di sopraggiunti impegni di lavoro, non era più in grado di garantire l’impegno preso con la Società. Precisava inoltre che al VIVIANI non era stato riconosciuto alcun compenso economico, che era stato invece corrisposto sempre al Sig. MOSCI. Dichiarava infine che la Società non era a conoscenza che il VIVIANI già allenasse altre squadre. Questa Commissione, accertata la sussistenza dei fatti, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente della Società deferita, e valutate altresì le giustificazioni addotte dalla medesima Società; DELIBERA Di comminare alla Società A.S.D. ALTA TUSCIA LAZIALE l’ammenda di Euro 75,00.
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