COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 – Deferimento del sig. Zunino Giampiero, presidente FBC Borghetto S.S. per violazione art. 1/1 CGS in relazione all’utilizzo in diciotto gare ufficiali del calciatore Perez Francesco in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento della FBC Borghetto S.S. 1968 per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 - Deferimento del sig. Zunino Giampiero, presidente FBC Borghetto S.S. per violazione art. 1/1 CGS in relazione all'utilizzo in diciotto gare ufficiali del calciatore Perez Francesco in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento della FBC Borghetto S.S. 1968 per responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare, · letto l’atto di deferimento col quale il Comitato Regionale Liguria ha deferito il sig. Zunino Giampiero, presidente della FBC Borghetto Santo Spirito e la Società medesima per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’utilizzo del calciatore Perez Francesco, in diciotto gare ufficiali della corrente stagione sportiva, privo di regolare tesseramento; · preso atto che alla data fissata per la discussione le parti deferite, benché avvisate, non hanno richiesto di intervenire in giudizio né si sono avvalse della facoltà di produrre memorie difensive; · esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento dalla quale risulta inequivocabilmente dimostrata l’infrazione ascritta al presidente della Soc. FBC Borghetto S.S. e, di conseguenza, la responsabilità diretta del sodalizio; · considerato gravemente colposo il comportamento del sig. Zunino Giampiero al quale questo giudicante non può non ricordare le conseguenze a cui andrebbe incontro una Società nel caso d’infortunio del soggetto non tesserato e quindi privo di copertura assicurativa contro gli infortuni; · delibera di infliggere al sig. Zunino Giampiero l’inibizione temporanea per mesi uno (art. 14 comma 1 lett. e C.G.S.) e condanna la Società F.B.C. Borghetto Santo Spirito al pagamento dell’ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) [art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.]. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alle parti deferite a cura della Segreteria del Comitato Regionale.
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