COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società G.S. Casaloldo Camp. Prom. per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società G.S. Casaloldo Camp. Prom. per violazione dell'art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores. La Commissione Disciplinare, visto il C.U. n.1 dell'1/07/2004, preso atto che la società deferita non si è presentata, ma che ha inviato memoria difensiva inerente i fatti contestati; detti fatti comportano la violazione dell'art.32 comma 1, come da C.U. n.1 della LND, per quanto motivato commina alla società GS CASALOLDO all'ammenda di Euro 2.000,00 determinata dalla categoria di appartenenza. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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