COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società A.S. Dresano Camp. 1^ Cat. per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società A.S. Dresano Camp. 1^ Cat. per violazione dell'art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores. La Commissione Disciplinare, sentita la deferita è emerso che nel bacino di utenza nel quale è chiamata ad opera (in un piccolo COMUNE) non è riuscita a reperire un numero sufficiente di giovani calciatori per poter formare una squadra per partecipare al campionato minore. Consapevole della violazione dell'art.32 comma 1 del CGS chiede che le venga applicata la sanzione minima. Per quanto sopra la Commissione Disciplinare commina alla società A.S. Dresano l'ammenda di Euro 200,00. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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