COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società N.B.I. Misterbianco (CT) e calciatore Colicchia Salvatore (tesserato A.S.D. Campanarazzu) per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento) – Proc. n. 72/A bis

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società N.B.I. Misterbianco (CT) e calciatore Colicchia Salvatore (tesserato A.S.D. Campanarazzu) per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento) – Proc. n. 72/A bis Con nota del 22.11.2004 il C.R. Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società ed il calciatore in oggetto, per avere la prima richiesto il tesseramento del calciatore e questi sottoscritto la relativa richiesta, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società, la A.S.D. Campanarazzu. La Commissione Disciplinare, dopo la rituale contestazione degli addebiti fissava l’udienza dibattimentale per il giorno 7.12.2004, celebratasi nella contumacia dei deferiti, valutata la nota difensiva pervenuta, nella quale si eccepiva fra l’altro la nullità e falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dal Colicchia sulla lista di tesseramento con l’A.S.D. Campanarazzu, offrendo, a sostegno di ciò, dichiarazione sostitutiva di notorietà del medesimo calciatore. Alla luce di ciò, questa Decidente, nella seduta del 21.12.2004, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 42/04, riteneva opportuno sospendere ogni decisione in merito e rimettere gli atti all’Ufficio Indagini F.I.G.C. per l’eventuale approfondimento istruttorio; In data 21.04.2005 il predetto Ufficio Federale inviava a questa Commissione l’incartamento contenente gli atti investigativi acquisiti, dai quali si evince, con carattere squisitamente confessorio che: 1) la firma apparentemente apposta dal Sig. Colicchia Salvatore nella lista di trasferimento a favore della A.S.D. Campanarazzu è falsa (vedesi deposizione Presidente A.S.D. Campanarazzu); 2) la firma in argomento è stata apposta di pugno dalla segretaria della A.S.D. Campanarazzu (vedesi deposizione Sig.ra Bacelliere Maccarrone Anna Maria); 3) alla luce delle superiori emergenze, a seguito delle quali è stato intrapreso separato giudizio nei confronti dell’A.S.D. Campanarazzu e degli esecutori materiali, questa Commissione Disciplinare, dopo avere comunicato le menzionate emergenze istruttorie agli interessati e fissata l’udienza per il giorno 3.05.2005, svoltasi nella contumacia dei deferiti, dovendo ritenere estranei gli odierni incolpati dalla fattispecie loro ascritte, DELIBERA: il non luogo a provvedere nei confronti della Società N.B.I. Misterbianco e del calciatore Colicchia Salvatore in ordine ai fatti loro ascritti, per non avere commesso il fatto; copia del presente provvedimento, a cura del Comitato, si notifichi, oltre che alle parti interessate, anche all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. e alla Procura Federale.
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