COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Akragas Calcio – per irregolare tesseramento calciatore – Proc. n° 149/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Akragas Calcio – per irregolare tesseramento calciatore - Proc. n° 149/A La Presidenza del Comitato Regionale Sicilia, preso atto che il calciatore Freschi Giovanni, nato il 9.11.1977, risultava già tesserato in data 3.9.2004 – matricola 2873612 – con la Società U.S. Agropoli di Agropoli, ha proceduto all’archiviazione della richiesta di tesseramento n° 145555 del 3.1.2005 avanzata dalla Società Akragas Calcio, deferendo la stessa innanzi questa Commissione Disciplinare per i provvedimenti consequenziali (art. 12 e 13 C.G.S.), con specifica richiesta di relativo esame e pronunciamento in ordine alle gare nelle quali ha partecipato il calciatore interessato; La Commissione Disciplinare, esaminato l’atto di deferimento, valutato e dichiarato legittimo il suo proponimento, in sede di contestazione e su specifica richiesta della Società deferita ha sentito, all’udienza dell’8.2.2005, il rappresentante della predetta Società il quale si è difeso insistendo su una palese buona fede della propria Società in sede dello svolgimento della pratica di tesseramento in esame, sostenendo di non potere rispondere dei lamentati ritardi del servizio postale di Stato che avrebbero ingenerato l’annullamento della richiesta di tesseramento in contestazione; conclude chiedendo l’archiviazione del deferimento in esame; detta richiesta va respinta; La Commissione Disciplinare, infatti, osserva: Preliminarmente le Società rispondono, in proprio, dell’utilizzo dei calciatori, prima del visto di esecutività (attestazione di regolarità) del loro tesseramento (art. 39, punti 4 e 5 e art. 40 punto 5 delle N.O.I.F.); In questa sede decisionale va doverosamente e opportunamente evidenziato: 1) La Società Akragas calcio è stata avvertita del tesseramento respinto prima della disputa di gare nelle quali è stato utilizzato il calciatore Freschi Giovanni; 2) Il mancato visto di esecutività del relativo tesseramento chiama la Società interessata a rispondere per l’illegittimo utilizzo di calciatori (vedi nota del Comitato Regionale Campania). Nel caso in esame ciò è avvenuto in ordine alle gare: Akragas Calcio/Spar Calcio del 9.1.2005 e Termitana/Akragas Calcio del 16.1.2005. Per le stesse, per quanto sopra evidenziato, va applicato l’art. 12 comma 5 C.G.S. a carico della Società deferita; Ciò posto, DELIBERA: di infliggere alla Società Akragas Calcio la punizione sportiva della perdita per o-3 delle gare: Akragas Calcio/Spar Calcio del 9.1.2005 e Termitana/Akragas del 16.1.2005 (campionato di Eccellenza); di infliggere alla Società Akragas Calcio l’ammenda di Euro 1.000,00 (art. 12 C.G.S.); La presente delibera va notificata alle parti interessate (Akragas Calcio e Freschi Giovanni) nonché al Comitato Regionale Campania, unitamente agli atti, per le deliberazioni di competenza.
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