COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. SCANDRIGLIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 85 DEL 14.4.2005 (Gara: SCANDRIGLIA – GROTTI del 10.4.2005 – Camp. di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA POL. SCANDRIGLIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 85 DEL 14.4.2005
(Gara: SCANDRIGLIA – GROTTI del 10.4.2005 – Camp. di II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ la ricorrente ha dedotto che senza le espulsioni dei giocatori FREZZA GIANNI e MERLONGHI SIMONE, ritenute ingiuste, la squadra non si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare; per tale motivo ha quindi richiesto che venga disposta la ripetizione della gara.
§ Il reclamo appare chiaramente infondato, oltre che motivato in maniera del tutto generica.
§ Per quanto concerne le espulsioni comminate ai due calciatori la ricorrente si limita infatti ad affermare che, trovandosi i calciatori ad una distanza di almeno 15 metri dall’arbitro, non era dato sapere “quale cosa possano avere commesso, che nessuno ha rilevato se non lui”. Nel referto, fonte privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha invece descritto dettagliatamente i comportamenti posti in essere sia dal Frezza (a gioco fermo colpiva con schiaffi e calci un avversario) che dal MERLONGHI (rivolgeva espressioni offensive al Direttore di gara); devono quindi considerarsi del tutto giustificati i provvedimenti di espulsione assunti nei confronti dei calciatori.
§ Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
§ di respingere il reclamo.
§ La tassa reclamo va incamerata.
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