COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. S.MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GASPARRI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 93 DEL 29.4.2005 (Gara: S.MARINELLA – TORBELLAMONACA del 27.4.2005 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. S.MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GASPARRI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 93 DEL 29.4.2005 (Gara: S.MARINELLA - TORBELLAMONACA del 27.4.2005 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § rilevato che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, così come il rapporto dell’assistente arbitrale, oggetto della sanzione impartita, che alla luce di quanto in esso contenuto, appare appena adeguata all’entità dei fatti; DELIBERA § di confermare la squalifica del calciatore GASPARRI ANDREA per tre gare effettive. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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