COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 16.6.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE DELL’ARMELLINA GINO ED AMMENDA DI EURO 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA COM. UFF. N. 32 DEL 21.4.2005 (Gara: PARR. BORGO GRAPPA – SAN LORENZO del 16.4.2005 – Camp. Jun. Prov. LT)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 16.6.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE DELL’ARMELLINA GINO ED AMMENDA DI EURO 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA COM. UFF. N. 32 DEL 21.4.2005
(Gara: PARR. BORGO GRAPPA – SAN LORENZO del 16.4.2005 – Camp. Jun. Prov. LT)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che le deduzioni presentate dalla Società PARR. BORGO GRAPPA possono ritenersi parzialmente assumibili;
§ rilevato che, così come disposto dall’art. 65 delle NOIF, l’assistenza agli ufficiali di gara deve essere prestata in prima istanza da un dirigente messo a disposizione dalla Società e in via generale dalla Società ospitante;
§ ritenuto che l’allenatore, sig. DELL’ARMELLINA GINO, avrebbe comunque potuto offrire la propria collaborazione all’arbitro, anche se ciò non rientrava nelle sue specifiche competenze, anziché disinteressarsi dei fatti;
§ considerato inoltre che l’ammenda a carico della Società possa essere ridimensionata come da dispositivo;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore della Società PARR. B. GRAPPA Sig. DELL’ARMELLINA GINO dal 16.6.2005 al 16.5.2005;
§ di ridurre l’ammenda a carico della società da € 400 a € 100.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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