COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 16.6.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE DELL’ARMELLINA GINO ED AMMENDA DI EURO 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA COM. UFF. N. 32 DEL 21.4.2005 (Gara: PARR. BORGO GRAPPA – SAN LORENZO del 16.4.2005 – Camp. Jun. Prov. LT)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 16.6.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE DELL’ARMELLINA GINO ED AMMENDA DI EURO 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA COM. UFF. N. 32 DEL 21.4.2005 (Gara: PARR. BORGO GRAPPA – SAN LORENZO del 16.4.2005 – Camp. Jun. Prov. LT) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le deduzioni presentate dalla Società PARR. BORGO GRAPPA possono ritenersi parzialmente assumibili; § rilevato che, così come disposto dall’art. 65 delle NOIF, l’assistenza agli ufficiali di gara deve essere prestata in prima istanza da un dirigente messo a disposizione dalla Società e in via generale dalla Società ospitante; § ritenuto che l’allenatore, sig. DELL’ARMELLINA GINO, avrebbe comunque potuto offrire la propria collaborazione all’arbitro, anche se ciò non rientrava nelle sue specifiche competenze, anziché disinteressarsi dei fatti; § considerato inoltre che l’ammenda a carico della Società possa essere ridimensionata come da dispositivo; DELIBERA § di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore della Società PARR. B. GRAPPA Sig. DELL’ARMELLINA GINO dal 16.6.2005 al 16.5.2005; § di ridurre l’ammenda a carico della società da € 400 a € 100. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it