COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FINANZA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL DIRIGENTE GIUSEPPE NOBILE SINO AL 31-3-2006 E DEL CALCIATORE MATTEO TEMPESTILLI SINO AL 21-4-2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE. GARA DON BOSCO N.SALARIO – REAL FINANZA DEL 16-4-2004 JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FINANZA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL DIRIGENTE GIUSEPPE NOBILE SINO AL 31-3-2006 E DEL CALCIATORE MATTEO TEMPESTILLI SINO AL 21-4-2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE. GARA DON BOSCO N.SALARIO – REAL FINANZA DEL 16-4-2004 JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva nel referto che al termine dell’incontro, mentre passava davanti all’ingresso dello spogliatoio della squadra Real Finanza veniva attinto da un sasso scagliato dall’interno dello spogliatoio da un tesserato non identificato. Il sasso di dimensioni all’incirca di un pungo scagliato con violenza da non più di un metro lo raggiungeva allo zigomo destro a non più di due cm dall’occhio provocandogli stordimento e dolore tanto che riusciva a raggiungere con difficoltà lo spogliatoio a lui riservato. Qui giunto si rendeva conto di aver riportato tre diversi tagli con un ematoma nella zona colpita ed accusava un dolore intenso e mal di testa. Nello spogliatoio si apprestava il dirigente Nobile che cominciava a contestare l’operato arbitrale minacciando un ricorso ed accusandolo di parzialità e di essere parte di un complotto ordito ai danni della società. Solo dopo alcuni minuti in cui le accuse si protraevano l’Arbitro riusciva a far uscire dal suo spogliatoio lo stesso Nobile ed il massaggiatore Mantoni Paolo. Il competente Giudice Sportivo adottava l’inibizione sino al 31-3-2006 per il dirigente Nobile Giuseppe e la squalifica sino al 21-4-2010 con proposta di preclusione per il calciatore Tempestilli Matteo, capitano della squadra, responsabile per il gesto del compagno di squadra non identificato e sino a quando non renda noto il nome dell’effettivo responsabile. Avverso le decisioni descritte propone reclamo il Real Finanza. Sulla posizione del dirigente Nobile deduce che nelle circostanze del lancio del sasso contro l’Arbitro si era posto a protezione con il suo corpo del direttore di gara e che non avrebbe potuto fare più di quanto aveva fatto. Sul colloquio di fine gara non nega i toni accesi ma riserva all’audizione diretta dell’incolpato da parte della Commissione giudicante ulteriori elementi di discolpa. Per quanto attiene la posizione del calciatore Tempestilli, si eccepisce sostanzialmente che il lanciatore del sasso, rimasto ignoto, non sarebbe un calciatore della squadra ma bensì il genitore di un calciatore che assisteva alla gara e che avrebbe scagliato il sasso non già dall’interno dello spogliatoio ma da un cancello adiacente alla porta d’ingresso dello stesso, che introduceva dall’esterno all’interno dell’area degli spogliatoi. A sostegno delle sue tesi produceva una dichiarazione di un Ispettore Capo della Polizia di Stato, Capone Rocco, al momento non in servizio, che aveva assistito personalmente ai fatti, in quanto interessato ad una successiva gara tra due diverse società che doveva svolgersi a seguire sul medesimo impianto, e che aveva identificato il lanciatore, provvedendo a fermarlo temporaneamente ed ad identificarlo tramite l’esibizione di un valido documento d’identità. Da tale identificazione si evinceva che effettivamente il responsabile era un genitore di altro calciatore della reclamante che, ad abuntiam, rendeva dichiarazione pienamente confessoria. A sostegno venivano inoltre prodotte ulteriori dichiarazioni di dirigenti e calciatori della società Virtus Vigne Nuove che avevano assistito ai fatti in quanto dovevano disputare la gara successiva e che confermavano in toto le risultanze della dichiarazione resa dall’Ispettore Capone. Venivano sentiti come da richiesta gli incolpati, assistiti dall’Avv. Marco Ierardi che rappresentava anche la società reclamante. In sostanza tutti si riportavano integralmente al referto ed il dirigente Nobile aggiungeva che il motivo della discussione con l’Arbitro non era riferito all’incontro ed all’andamento dell’arbitraggio ma esclusivamente all’episodio dell’identificazione dell’autore del lancio del sasso in quanto l’Arbitro era convinto che il sasso fosse stato lanciato dall’interno dello spogliatoio mentre lui cercava di convincerlo che l’autore fosse stato un sostenitore della sua squadra che si trovava addossato al già citato cancello. All’esito la Commissione decideva di sentire anche il direttore di gara per alcuni chiarimenti ma l’audizione poteva avvenire solo telefonicamente in quanto l’Arbitro si trovava imbarcato e non poteva essere disponibile per venire a Roma per un lungo periodo. Il direttore di gara confermava di non aver visto chi aveva lanciato il sasso ma di aver visto l’oggetto provenire dalla direzione dello spogliatoio del Real Finanza, di ritenere che fosse improbabile che fosse stato lanciato dal cancello adiacente all’ingresso dello spogliatoio in quanto, altrimenti, non sarebbe stato colpito allo zigomo ma più verso la nuca. Di aver dedotto che il lanciatore fosse un calciatore dalla circostanza che appena cinque minuti prima aveva espressamente richiesto alla società ospitante di curare la chiusura del recinto degli spogliatoi e di poter quindi escludere che nello spogliatoio potessero esservi estranei. I dirigenti del Real Finanza iscritti in lista erano tutti fuori dallo spogliatoio e quindi all’interno potevano esservi solo calciatori. Di aver inoltre visto che alcuni calciatori si erano tolti la maglia per non farsi identificare. Al termine della conversazione ha comunque ribadito di non aver visto chi ha scagliato il sasso. La Commissione Disciplinare, all’esito delle risultanze istruttorie, si è posta il problema della qualificazione delle fonti di prova alla luce delle disposizioni regolamentari. Infatti va ribadita la qualità di prova privilegiata del referto arbitrale e delle dichiarazioni rese a chiarimento dal direttore di gara anche di fronte ad allegazioni documentali che nel procedimento innanzi alla Giustizia Ordinaria assumono la dignità di prova valida sino a querela di falso, quale il verbale, seppur reso in forma non ufficiale, da un Ufficiale di P.G. che abbia assistito ad un fatto reato e si sia attivato per identificarne l’autore. Orbene, pur non derogando a tali noti principi ed anzi rafforzandoli nella loro intrinseca validità, la Commissione ha ritenuto di potere, nella circostanza, arrivare a conclusioni diverse da quelle del Giudice di prime cure. Infatti, come più volte ribadito, le ricostruzioni operate dal direttore di gara debbono essere assunte non asetticamente ma in maniera critica distinguendo tra i fatti, la cui descrizione deve essere assunta come prova qualificata ed incontestabile, e le deduzioni ed interpretazioni che, invece, come tali sono sottoposte ad un vaglio critico da chi deve adottare la decisione adeguata al caso concreto. Nella specie la descrizione dei fatti, sasso lanciato dalla zona d’ingresso dello spogliatoio della squadra Real Finanza, che ha colpito il direttore di gara procurandogli gravi lesioni in una zona di particolare delicatezza, non lasciano spazi ad interpretazioni di sorta e non contrastano a ben vedere con le risultanze delle prove prodotte dalla reclamante, in quanto il cancelletto da cui sarebbe partito il sasso era immediatamente adiacente alla porta d’ingresso dello spogliatoio. La circostanza invece che il lanciatore fosse un tesserato della società non è un fatto direttamente percepito dall’Arbitro ma una sua deduzione che deriva da circostanze tutte vere o verosimili ma che pur collegate logicamente tra di loro non conducono ad una conclusione univoca. In sostanza pur sussistendo indizi che militano a favore di tale tesi, gli stessi non sono così numerosi ed univoci da portare senza possibilità alternative alle conclusioni a cui è giunto il direttore di gara nel suo rapporto. Può ben essersi verificato, non avendo visto materialmente il lanciatore, che lo stesso fosse effettivamente posizionato non nello spogliatoio ma addossato all’adiacente cancello, così come non si può escludere a priori che nello spogliatoio fossero presenti oltre ad i calciatori anche dirigenti non iscritti in lista od estranei penetrativi abusivamente. In presenza di tali risultanze, comunque non univoche e contraddittorie, il Tempestilli va mandato assolto in quanto non è certo che il lanciatore fosse un calciatore della sua squadra, del cui comportamento doveva rispondere quale capitano, potendo ipotizzarsi la responsabilità di altro soggetto, dirigente o sostenitore, comunque riferibile alla società. Le deduzioni difensive del dirigente Nobile possono essere solo parzialmente accolte, anche in presenza di una sentenza di primo grado che la Commissione ha ritenuto comunque troppo afflittiva, considerando che il gesto di grave violenza nei confronti dell’arbitro si è concretizzato in modo tale che l’intervento dei dirigenti ben poco avrebbe potuto fare per evitarlo e reprimerlo . Infine va disposto il rinvio degli atti al Giudice Sportivo competente per adottare i dovuti provvedimenti a carico della società responsabile oggettivamente del comportamento dei suoi sostenitori. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la sanzione a carico del calciatore Matteo Tempestili e riducendo l’inibizione del dirigente Giuseppe Nobile dal 31-3-2006 al 31-10-2005. Di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma per un nuovo esame della posizione della società Real Finanza, già assoggettata ad ammenda di € 250,00 per altri fatti addebitati a propri tesserati e sostenitori, stante la responsabilità oggettiva per il gesto di grave violenza commessa da un sostenitore nei confronti dell’Arbitro. La tassa reclamo va restituita
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