COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 5.5.2005 (Gara: SABAUDIA – VIRTUS TERRACINA del 27.4.2005 – Campionato Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 5.5.2005 (Gara: SABAUDIA – VIRTUS TERRACINA del 27.4.2005 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che ai sensi della delibera del Presidente Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 171/A, i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti impugnati; § ritenuto che il reclamo in oggetto è pervenuto innanzi codesto Comitato in data 12.5.2005, quindi ben oltre i termini suddetti; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società VIRTUS TERRACINA. § La tassa di reclamo va incamerata.
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