COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale n. del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 – Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria S. Cecilia-Val Steria del 17 aprile 2005. C.U. n 36 del 21 aprile 2005 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale n. del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 - Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria S. Cecilia-Val Steria del 17 aprile 2005. C.U. n 36 del 21 aprile 2005 C.P. Savona L’arbitro della gara in epigrafe riferiva d’averla sospesa al 28° del S.T. giustificando la decisione col fatto che alcuni calciatori dell’O.S. Val Steria, si erano resi responsabili d’aver innescato una rissa, talché individuando, tra questi, sei elementi, ritenuti passibili del provvedimento disciplinare d’espulsione, l’anzidetta società si era venuta a trovare con un numero di giocatori inferiore al consentito. Il Giudice Sportivo applicava a carico dell’O.S. Val Steria la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3 squalificando i calciatori, tra i quali Barreca Davide per tre gare e Iannolo Rosario per due gare. Reclama avverso le sopraelencate sanzioni l’O.S. Val Steria sostenendo, anche a voce in sede d’audizione del proprio rappresentante, che non di rissa s’era trattato ma solo di un tentativo, causato dal brutto gesto rivolto da un calciatore della Soc. S. Cecilia agli avversari, dopo aver trasformato un calcio di rigore e che i due tesserati Barreca e Iannolo erano intervenuti insieme ai dirigenti di entrambe le società per riportare la calma. Pone l’accento infine come sia possibile che la responsabilità di una rissa possa ricadere solo su una parte senza che l’altra subisca alcuna sanzione. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti, osserva: Il referto arbitrale s’appalesa contraddittorio e illogico. Ammesso che – come riferito dall’arbitro, di rissa si sia trattato, le responsabilità non possono che ricadere su entrambe le parti con la segnalazione dei nominativi dei calciatori delle due squadre. Ma è soprattutto il comportamento tenuto dall’arbitro nell’occasione ad essere oggetto di censura: è principio più volte affermato anche da questa Commissione, in aderenza alle norme regolamentari, che la decisione del d.g di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio. Nel caso di specie risulta che la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall’arbitro senza che questi versasse in stato di pericolo (si legge nel referto che i dirigenti si stavano adoperando per sedare la rissa) e soprattutto senza aver attuato e formalizzato quei provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati (in questo caso, di entrambe le squadre, se di rissa si è trattato), colpevoli di comportamenti aggressivi. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, avvalendosi dei poteri concessigli dall’art. 12 comma 4 C.G.S. annulla la decisione di applicare a carico dell’O.S.Val Steria la punizione sportiva di perdita della gara Santa Cecilia-Val Steria del 17 aprile 2005 disponendone la ripetizione. Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Iannolo Rosario perché la sanzione è inferiore al minimo appellabile e lo respinge per la squalifica del calciatore Barreca Davide ritenendola equa ed appropriata all’infrazione commessa. In quanto parzialmente accolto il reclamo, dispone la restituzione della tassa versata.
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