COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Erminio Giana Camp. Ecc. Gir. B Gara del 20/04/2005 tra Giana Erminio/Città di Meda C.U. n.41 del CRL datato 29/04/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Erminio Giana Camp. Ecc. Gir. B
Gara del 20/04/2005 tra Giana Erminio/Città di Meda
C.U. n.41 del CRL datato 29/04/2005
La società A.S. GIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VALERIO LA FEMMINA per 5 GARE, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: il referto arbitrale, seppure succinto nella descrizione dell'episodio, in contestazione, riporta chiaramente il comportamento del calciatore VALERIO LA FEMMINA, il quale ha ingiuriato l'arbitro, ha proferito una bestemmia ed ha scagliato con le mani il pallone verso il direttore di gara.
Tale atteggiamento per la sua gravità merita la sanzione inflitta dal GS che pertanto deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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