COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Vimo Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara del 17/04/2005 tra Vimo/Pelucca C.U. n.34 del Comitato di MONZA datato 29/04/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Vimo Camp. 2^ Cat. Gir. L
Gara del 17/04/2005 tra Vimo/Pelucca
C.U. n.34 del Comitato di MONZA datato 29/04/2005
La Commissione Disciplinare, rilevato che per i provvedimenti di secondo grado i reclami avverso la regolarità della gara devono pervenire entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale contro i provvedimenti del GS con contestuale invio alla controparte; (C.U. n.35 del 17/03/2005); che nella specie il reclamo è stato affidato al servizio postale il 05/05/2005 e, dunque, è inammissibile per quanto riguarda l'asserita irregolarità della gara; rilevato che il comportamento del tesserato VINCENZO CAPUANO può essere valutato con minor rigore; rilevato che l'arbitro, sentito telefonicamente, ha confermato che il calciatore espulso per frasi ingiuriose e minacciose e per avergli lanciato la maglietta sul volto era effettivamente EGIDIO BITETTO, riconosciuto anche perché era l'unico calciatore entrato in sostituzione di un compagno; rilevato che la sanzione inflitta allo stesso appare equa
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo nella parte riguardante l'asserita irregolarità della gara
RIDUCE
l'inibizione al tesserato VINCENZO CAPUANO a tutto il 31/05/2007
CONFERMA
per il resto l'impugnata delibera e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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