COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sirmionese Camp. Prom. Gir. F Gara del 01/05/2005 tra Sirmionese/Guidizzolo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sirmionese Camp. Prom. Gir. F Gara del 01/05/2005 tra Sirmionese/Guidizzolo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. U.S. Sirmionese; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n.171/A della FIGC del 22/02/2005 e trascritto sul C.U. n.35 del 17/03/2005 del Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell'art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro il 2° giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 16 Maggio 2005 e che la squalifica del calciatore è stata pubblicata sul C.U. n.42 del 05/05/2005 DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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