COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. POGGESE avverso sanzioni merito gara A.S. Poggese – Villa S. Antonio, del 19.3.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H”- Com. Uff. n.115 del 24.3.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. POGGESE avverso sanzioni merito gara A.S. Poggese – Villa S. Antonio, del 19.3.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H”- Com. Uff. n.115 del 24.3.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra altre sanzioni, infliggeva all’A.S. Poggese, per quanto qui interessa, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e della squalifica del campo di gioco per una giornata di gara “per aver permesso a fine gara ad alcuni sostenitori di entrare nel terreno di gioco ed avvicinatisi al direttore di gara lo colpivano con alcuni calci ed un pugno alla testa, senza peraltro procurare alcuna conseguenza fisica“. Avverso la sanzione dell’ammenda ha proposto rituale reclamo l’A.S. Poggese deducendone l’infondatezza oltrechè la sproporzione rispetto allo svolgimento dei fatti e chiedendone pertanto l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione. Sosteneva la reclamante di non poter essere chiamata a rispondere dei comportamenti dei propri sosteninori o dei propri tesserati, in quanto non vi furono ingressi di persone estranee in campo. A dire della Società vi fu solamente un’accesa discussione fra componenti delle due squadre ed il direttore di gara; discussione subito sedata dal pronto intervento di alcuni dirigenti. Non vi furono comunque episodi di violenza. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, al termine dell’incontro, alcuni sostenitori dell’A.S. Poggese fecero ingresso sul terreno di gioco, attraverso un cancello che per tutto l’arco della partita era rimasto chiuso. Due di questi gli si avvicinarono e lo colpirono con dei calci al polpaccio ed un pugno alla testa. Nell’occasione l’addetto all’arbitro non era presente e nessuno intervenne in alcun modo a sua difesa. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ritenuto che, dalle risultanze istruttorie, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta che il direttore di gara venne aggredito e colpito da alcune persone che fecero il loro ingresso in campo attraverso un cancello che avrebbe dovuto rimanere chiuso; n n rilevato che nessun dirigente o calciatore della squadra ospitante, alla quale, a norma dell’art. 65 delle N.O.I.F., incombe principalmente la responsabilità di proteggere l’arbitro, intervenne in alcun modo al fine di preservare lo stesso dall’aggressione subita; n n ritenuto che quanto accaduto debba essere valutato non solo alla luce delle effettive conseguenze riscontrate, ma nella sua potenziale pericolosità, avendo esposto il direttore di gara e gli atleti tutti ad evidenti rischi per la loro incolumità; n n rilevato che a norma dell’art. 9, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S. Poggese debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, anche del comportamento dei propri sostenitori; n n disattese le argomentazioni della reclamante prive di riscontri obiettivi. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Poggese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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