COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°143 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso decisioni merito gara Camerano – Falconarese, del 26.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°143 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso decisioni merito gara Camerano – Falconarese, del 26.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dall’A.S. Falconarese con il quale la medesima Società chiedeva la ripetizione della gara emarginata, lo rigettava ritenendo il comportamento tenuto dalla squadra ospite come rinuncia a proseguire la disputa dello stesso incontro, malgrado vi fossero le condizioni per proseguirlo regolarmente. Lo stesso Giudicante pertanto infliggeva all’A.S. Falconarese la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Falconarese deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con la conseguente statuizione della ripetizione della gara. Asseriva la reclamante che a seguito di un pugno alla tempia da parte di un calciatore della squadra avversaria, il proprio giocatore Valeri Janez cadeva a terra, allorché la squadra locale siglava la rete del secondo vantaggio. Lo stesso calciatore riprendeva a giocare, ma dopo circa dieci minuti stramazzava a terra e non dava segni di vita. Veniva prontamente soccorso dal tecnico e da un giocatore della squadra locale, in attesa dell’ambulanza. I sanitari, resisi conto della gravità delle condizioni del Valeri, chiedevano l’intervento dell’eliambulanza, che arrivava dopo circa trenta minuti, atterrando sul terreno di gioco. A questo punto l’arbitro chiamava i due capitani chiedendo loro se intendevano proseguire l’incontro. Il capitano dell’A.S. Falconarese si limitava a commentare che a suo parere non vi fossero i presupposti per continuare, ma senza con ciò rifiutarsi di riprendere il gioco qualora l’arbitro avesse decretato la prosecuzione della gara. A dire della reclamante l’incontro sarebbe stato dichiarato concluso dall’arbitro con sua decisione assolutamente unilaterale, tant’è che, lo stesso, a fine gara, invitava il capitano dell’A.S. Falconarese, che peraltro si rifiutava, a sottoscrivere una dichiarazione attestante il rifiuto della propria squadra a riprendere il gioco. La medesima reclamante infine evidenziava la gravità dei fatti riguardanti il proprio calciatore Valeri e le rilevanti conseguenze da questi riportate dall’atto di violenza subito. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, escludendo che il proprio capitano avesse manifestato al direttore di gara il rifiuto di riprendere il gioco. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere notato, al diciottesimo minuto del secondo tempo, in occasione della seconda segnatura della squadra ospitante, il Valeri a terra, nei pressi del centro del campo. Lo stesso calciatore riprendeva il gioco dopo essere stato medicato. Intorno al quarantesimo minuto del secondo tempo lo stesso Valeri si accasciava a terra e subito le sue condizioni apparivano gravi, tanto da indurre il direttore di gara ad invocare l’intervento di un medico eventualmente presente anche tra gli spettatori e di un’ambulanza. Giungevano sul posto un’ambulanza e successivamente un’eliambulanza. Dopo i primi soccorsi, il Valeri veniva trasportato con l’ambulanza in ospedale. Liberato il terreno di gioco dai mezzi e dalle persone intervenute per soccorrere il ridetto calciatore, il direttore di gara, verificate e ritenute sussistenti le condizioni obiettive per la normale ripresa dell’incontro, convocava i capitani delle due squadre ordinando loro di riprendere la gara. Il capitano dell’A.S. Falconarese manifestava all’arbitro la volontà della propria squadra di non riprendere l’incontro per la preoccupazione per le condizioni di salute del loro compagno e di essere disponibile a sottoscrivere tale dichiarazione. Negli spogliatoi poi lo stesso capitano dell’A.S. Falconarese comunicava all’arbitro di non voler più sottoscrivere quanto dichiarato in campo in merito al rifiuto di proseguire la disputa della gara. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · rilevato che a norma dell’art. 53 delle N.O.I.F., punto 2, la società che fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa di una gara subisce la sanzione della perdita della stessa nonché la penalizzazione di un punto in classifica; · · rilevato che il punto 3 delle “Disposizioni generali” pubblicate sul Com. Uff. n. 1 dal Comitato Regionale Marche, in data 14 luglio 2004 prevede, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F., l’ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia; · · rilevato che dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, risulta che la squadra dell’A.S. Falconarese ha rinunciato, sia pur a causa di un episodio particolarmente drammatico, a proseguire la disputa della gara in esame; · · ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Falconarese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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