COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°143 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASS. C 5 SAMBENEDETTESE avverso decisioni merito gara F.C. Folignano 97 – Sambenedettese C5, del 18.2.2005 – Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 43 del 9.3.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°143 del 12/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ASS. C 5 SAMBENEDETTESE avverso decisioni merito gara F.C. Folignano 97 – Sambenedettese C5, del 18.2.2005 – Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” - Com. Uff. n. 43 del 9.3.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, decidendo sul reclamo proposto dall’Ass. C5 Sambenedettese con il quale la medesima Società chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore della gara emarginata, deducendone la irregolarità perché disputata su un campo diverso da quello dovuto, lo rigettava in base alla convinzione che il campo utilizzato era “una struttura integrata al Palarozzi perfettamente e debitamente omologata”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Ass. C5 Sambenedettese deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con la conseguente statuizione dell’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che l’incontro in esame si disputò in un complesso nuovo, ove non aveva mai arbitrato. Riferiva altresì di essersi recato dapprima in altra palestra, quella meno recente, e di essere stato indirizzato dal custode a quella nuova.
Precisava che la Società ospitata, ritenendo il campo indicato dalla Società ospitante diverso da quello ove si sarebbe dovuto disputare l’incontro, presentò riserva scritta in tal senso prima dell’inizio della gara.
Alla sua richiesta di esibizione della documentazione relativa all’omologazione del campo di gioco, la medesima Società ospitante asseriva di esserne in possesso, ma di non essere in grado di esibirla.
LA COMMISSIONE
· · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· · rilevato che il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, nell’Elenco dei campi da gioco - Calcio a cinque serie D Ascoli - girone “H”, pubblicato in allegato al proprio Com. Uff. n. 11 del 22.9.2004, erroneamente indicava il Palarozzi – fraz. Villa Pigna – Folignano – piazza Salvo d’Acquisto - quale campo ove la F.C. Folignano 97 avrebbe disputato le gare interne, anziché la palestra attigua o integrata allo stesso Palarozzi;
· · rilevato che lo stesso Comitato Provinciale provvedeva alla rettifica con comunicazione pubblicata sul proprio Com. Uff. n. 41 del 23.2.2005, precisando che la F.C. Folignano 97 avrebbe disputato “le gare interne…. presso la nuova Palestra integrata al Palarozzi (via Salvo d’Acquisto) Villa Pigna di Folignano, come specificato sul modello 6 della Società”;
· · rilevato che l’incontro in epigrafe si è disputato nel campo della palestra integrata al Palarozzi, ubicata a Folignano, in Piazza Salvo d’Acquisto, il medesimo dichiarato dalla F.C. Folignano 97 nella domanda di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, per la stagione sportiva in corso.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’Ass. C 5 Sambenedettese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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