COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE IMIELA MATTEO avverso sanzione merito gara Maglianese – Montecosaro, del 23.4.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 137 del 28.4.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE IMIELA MATTEO avverso sanzione merito gara Maglianese – Montecosaro, del 23.4.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 137 del 28.4.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Imiela Matteo, tesserato per l’A.S.D. Maglianese Calcio, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2006 perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro dandogli due piccoli schiaffetti al volto, senza procurare alcun dolore, insultandolo. A fine gara attendeva l’uscita dal campo dell’arbitro insultandolo e venendo allontanato dai propri dirigenti.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo una sensibile riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva il reclamante i fatti ascrittigli, ma ne ridimensionava la gravità asserendo che non intendeva di certo usare violenza nei confronti dell’arbitro, ma solamente attirarne l’attenzione e richiamarlo indebitamente su presunte ingiustizie subite per un operato ritenuto eccessivamente severo. Lo stesso Imiela ammetteva altresì di avere rivolto al direttore di gara deplorevoli appellativi, ma non così gravi da giustificare una pesante sanzione disciplinare. Al termine dell’incontro lo stesso calciatore ammetteva di avere atteso all’uscita dal campo alcuni dirigenti della squadra avversaria, con i quali era venuto a parole al momento dell’espulsione, per insultarli. Insultava anche il direttore di gara che si trovava ad uscire con loro, senza tuttavia averlo appositamente atteso. Alla richiesta audizione il reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il calciatore Imiela, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento lo offese, lo minacciò e gli diede due “puffetti” sul viso. Non si trattò di schiaffi, ma gesti di protesta che gli procurarono solo un certo disagio. Al termine dell’incontro lo stesso calciatore, che stazionava nello spazio antistante l’ingresso degli spogliatoi, si rivolse all’arbitro chiedendogli spiegazioni sulla sua espulsione e, facendoglisi incontro, nuovamente lo offese e lo minacciò. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del reclamante, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’arbitro; ritenuto, nel caso di specie, che il contatto con l’arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Imiela Matteo, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 30 settembre 2005. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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