COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società Sportiva SAN REMO 72 avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 36 del 21/04/2005 in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara LINGOTTO – SAN REMO 72 disputata in data 17/04/2005, valida per il Campionato di II categoria – Girone I

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società Sportiva SAN REMO 72 avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 36 del 21/04/2005 in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara LINGOTTO - SAN REMO 72 disputata in data 17/04/2005, valida per il Campionato di II categoria - Girone I In seguito alla pubblicazione del Comunicato provinciale indicato in oggetto, la società sportiva SA REMO 72 propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere: 1) la convalida del risultato maturato sul campo o la ripetizione della partita su campo neutro, ovvero la penalizzazione in punti della squadra avversaria; 2) la riduzione della squalifica di quattro (4) turni inflitta al proprio calciatore ZANELLATI Massimo; 3) l’annullamento dell’ammenda di € 104,00 inflitta alla società ricorrente per responsabilità oggettiva. Per quanto attiene al primo motivo di doglianza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non è stata fornita prova dell’avvenuto invio di una copia del reclamo alla controparte, come previsto espressamente dall’art. 37, comma IV, C.G.S. in relazione ai reclami che possono incidere sul risultato delle gare. Proseguendo nella disamina dei motivi di reclamo, dalla lettura del supplemento al rapporto di gara emerge che al 48° del II tempo il direttore di gara, mentre annotava la segnatura della terza rete da parte del SAN REMO 72, voltatosi verso l’area di rigore del LINGOTTO, vedeva il Sig. ZANELLATI Massimo colpire al volto con un violento schiaffone il Sig. GHIETTI Andrea. A quel punto l’arbitro si avviava verso i due al fine di espellere il giocatore autore del gesto violento, ma la repentina invasione di campo dei tifosi ne impediva l’intento, generando altresì una violenta rissa in campo che costringeva lo stesso a sospendere la partita. Con reclamo tempestivamente proposto la società ricorrente contesta la presunta violenza del gesto posto in essere dal Sig. ZANELLATI Massimo, il quale si sarebbe limitato a spingere il giocatore avversario dopo essere stato raggiunto da uno sputo da parte dello stesso. Nel corso dell’audizione avanti questa Commissione del 6 maggio u.s., il Presidente della Società SAN REMO 72, oltre a ribadire quanto scritto nel reclamo, sottolineava il comportamento provocatorio e astioso mantenuto in campo da alcuni giocatori della squadra avversaria per tutto il corso della gara. Lo stesso precisava che in occasione della segnatura che precedette l’invasione di campo da parte dei tifosi, il Sig. ZANELLATI Massimo si limitò a gioire con grande entusiasmo verso la tribuna per la marcatura del proprio compagno, in quanto grazie a quel gol la sua squadra avrebbe certamente vinto la partita e si sarebbe matematicamente aggiudicata il campionato. Il comportamento “violento” del proprio tesserato sarebbe consistito, per contro, in una vigorosa spinta ai danni dell’avversario, reo di averlo colpito con uno sputo mentre egli gioiva sotto la tribuna. Sebbene l’arbitro non riporti nel suo referto la circostanza dello sputo invocata dalla società ricorrente, non si può non ritenere la stessa verosimile in quanto, considerate le circostanze (risultato favorevole alla propria squadra e matematica aggiudicazione del campionato), parrebbe davvero paradossale ritenere che il giocatore del SAN REMO 72 abbia inteso colpire proditoriamente l’avversario, senza avere ricevuto dal medesimo una provocazione inoltre, è probabile che la stessa sia sfuggita al controllo visivo dell’arbitro il quale era intento ad annotare la marcatura sul proprio taccuino e ha potuto, per sua ammissione, assistere solo ad una parte della scena in quanto girato. Tutto ciò premesso, pur ritenendo verosimile l’ipotesi della provocazione, ai fini della sanzione non si può non tenere conto di quanto riferito dal direttore di gara circa la violenza del gesto (“violento schiaffone al volto”) e dei fatti occorsi in seguito a tale episodio di reazione i quali, ancorché non addebitabili alla Società SAN REMO 72 neppure a titolo di responsabilità oggettiva per quanto si dirà in seguito, appaiono tuttavia eziologicamente legati allo stesso e non consentono di ridurre la squalifica inflitta al Sig. ZANELLATI Massimo per più di una giornata. Con l’ultimo motivo di ricorso la Società SAN REMO 72 contesta l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 104,00 per responsabilità oggettiva inflitta dal Giudice Sportivo ad entrambe le Società. Sotto questo profilo il reclamo merita di essere accolto in quanto, anche ammettendo che i sostenitori di entrambe le squadre siano entrati sul campo di gioco in seguito al contegno dei due giocatori coinvolti nell’episodio citato, in mancanza di indicazioni precise circa il numero e il comportamento dei sostenitori della SAN REMO 72 eventualmente entrati in campo, appare iniquo punire nello stesso modo le due la Società, considerato anche che gli “ospiti” nulla avrebbero potuto fare per impedire ai tifosi di fare ingresso in campo, attraverso i cancelli lasciati aperti ed incustoditi da parte della società ospitante. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, previa dichiarazione d’inammissibilità del reclamo in merito all’annullamento della sanzione della perdita della gara, in parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n.36 del 21/04/05, delibera di ridurre la squalifica inflitta al Sig. ZANELLATI Massimo a tre (3) giornate e di annullare l’ammenda di € 104,00 inflitta alla Società SAN REMO 72, confermando nel resto il provvedimento impugnato. In seguito al parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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