COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della POLISPORTIVA ROCCHESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Comitato Locale di Ivrea n. 38 del 14.4.2005, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 30.6.2006 al giocatore LE PERA Simone (gara VOLPIANESE – ROCCHESE del 10.4.2005-Campionato II categoria Ivrea)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della POLISPORTIVA ROCCHESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Comitato Locale di Ivrea n. 38 del 14.4.2005, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 30.6.2006 al giocatore LE PERA Simone (gara VOLPIANESE - ROCCHESE del 10.4.2005-Campionato II categoria Ivrea) Con il ricorso in oggetto la società ROCCHESE richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. LE PERA Simone, sminuendo la gravità dell’accaduto sulla base di una ricostruzione dei fatti in parte diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale ed affermando in particolare la non volontarietà del grave gesto attribuito al proprio tesserato. Questa Commissione non ritiene possibile disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce per gli organi di Giustizia Sportiva piena prova di quanto avvenuto sul terreno di gioco. L’arbitro ha riferito in modo inequivoco che, dopo avere convalidato la segnatura della VOLPIANESE, veniva attorniato dai giocatori della Rocchese; mentre indietreggiava il sig. LE PERA lo colpiva con un forte calcio alla caviglia facendolo cadere. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta attribuita al giocatore LE PERA Simone giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il ricorso della POLISPORTIVA ROCCHESE, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it